Regolamento di esecuzione
della Legge 7 gennaio 1976, n. 3,sull'ordinamento della professione di
dottore agronomo e di dottore forestale
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l
Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.
I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di
altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e
che pertanto, - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7
gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a
margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni
singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza.
Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna
all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito
all'espletamento dell'incarico stesso.
Art. 2
Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.
I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della
libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine
la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale
dichiarazione é conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve
essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In
caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al
primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e,
comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito
stesso.
Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione
a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui
all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone
comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire,
immediatamente, il timbro professionale.
Titolo II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Art. 3
Assemblea degli iscritti.
L'assemblea degli iscritti é convocata mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed
in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio professionale.
Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti
sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al
comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale
locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno
tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la
pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il
presidente ed il segretario del consiglio.
Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente é sostituito dal
vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia
assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero -
in caso di pari anzianità - dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea
provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione
a maggioranza semplice.
L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a
scrutinio segreto.
Il processo verbale é redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente e sottoscritto da entrambi.
Art. 4
Assemblea per l'approvazione dei conti.
L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e
consuntivo é convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi
documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici
giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.
Art. 5
Assemblea per la elezione del consiglio.
Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i
sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del
giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data
dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine
in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la
data dell'eventuale votazione di ballottaggio.
La seconda convocazione é fissata a non meno di otto giorni dalla data
della prima.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il
presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai
sensi del precedente articolo 3, comma quarto e quinto.
Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle
operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.
Art. 6
Seggio elettorale.
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie
fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.
Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni
di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale
l'anzianità di età.
Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio.
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di
assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli
scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine
designato dal presidente.
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
Art. 7
Votazione.
Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore
indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei
consiglieri da eleggere.
Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine,
debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente
prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a
ciascun elettore al momento della votazione.
Non é ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno
votato.
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si
svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono
essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio
provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché
delle schede non ancora utilizzate.
Art. 8
Chiusura della votazione.
Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni,
decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo
aver ammesso a votare gli elettori, determina, in base alle risultanze
dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto
numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.
Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il
presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e,
disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede
utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data
precedentemente fissata.
Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda
convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al
presidente del consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di
grazia e giustizia procede alla determinazione delle date per nuove
elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di
tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.
Art. 9
Scrutinio.
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine,
assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che
si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio
delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che
hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno
conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi
corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere.
Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede alla
proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello
dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che,
pur senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti.
I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai
sensi dell'articolo 19, nono comma, della legge.
Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati
entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e
giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Art. 10
Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.
Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista
dall'articolo 12 della legge, il commissario straordinario, entro otto
giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione
delle cariche.
La riunione del consiglio é presieduta dal membro più anziano per
iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di
età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane
per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più
giovane di età.
Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 1l,
secondo, terzo e quarto comma.
Art. 11
Riunioni del consiglio dell'ordine.
Il consiglio é convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando ne é fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei
suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei
suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la
decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il
voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il verbale di ogni riunione é redatto dal segretario sotto la direzione
del presidente, ed é sottoscritto da entrambi.
Art. 12
Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.
Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione
dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale -
verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la
costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire
l'assemblea per l'elezione del consiglio.
Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono
svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso
designato, iscritto nell'albo.
Art. 13
Fusioni di ordini.
La fusione di due o più ordini di province viciniori é disposta dal
Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine
nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero
di iscritti.
I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro
trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di
nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli
iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.
Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine
designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio
dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5,
6, 7, 8 e 9.
Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla
pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei
timbri professionali degli iscritti.
Art. 14
Riunioni e convegni.
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio
dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi
interessanti la categoria.